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Ti aiutiamo a sostituire le tue finestre guidandoti nella scelta tra ecobonus e superbonus

50 e 110%

Grazie al “Decreto Rilancio” puoi scegliere la qualità dei serramenti in Alluminio/Legno Starwood.

Starwood ti aiuterà a scegliere l’incentivo che fa per te:
Ecobonus, Superbonus o Sismabonus, con sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.
Il Decreto Rilancio ha definito delle agevolazioni fiscali – dal 50% al 110% – per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che prevedono la sostituzione degli infissi esterni, serramenti e persiane, oppure interventi estesi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico.
Starwood mette al tuo servizio la sua professionalità, esperienza, affidabilità e la sua vasta gamma di prodotti in grado di garantire comfort abitativo e risparmio energetico per guidarti a fare la scelta più giusta per la sostituzione dei tuoi infissi.

Tutto quello che devi sapere sugli ecoincetivi previsti dal Decreto Rilancio 2020.

Superbonus 110%

È la novità del DECRETO RILANCIO: la detrazione del 110% è applicabile alla sostituzione dei serramenti se legata ad interventi di coibentazione degli edifici su almeno il 25% della superficie esterna e ad interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento nei condomini e negli edifici unifamiliari.
IN CHE COSA CONSISTE
E’ un’agevolazione fiscale che consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

QUANDO VIENE RICONOSCIUTO
Il SUPERBONUS spetta a fronte delle spese sostenute per specifici interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari. Tali “interventi trainanti” sono:
  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento/ raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria;
  • interventi di adeguamento sismico.
Il SUPERBONUS spetta anche per: le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus (interventi trainati) e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. La maggiore aliquota si applica a condizione che gli interventi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati. Infine, la detrazione spetta anche per: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati.

I REQUISITI PER ACCEDERE
Ai fini dell’accesso al SUPERBONUS, gli interventi trainanti devono:
  • rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020;
  • assicurare, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici e/o dei sistemi di accumulo - il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

DETRAZIONE SPETTANTE
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua.

ADEMPIMENTI
Ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici. Inoltre, è necessario acquisire l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi facendo riferimento al decreto “requisiti tecnici e massimali di costo” del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).


Per ulteriori dettagli si faccia riferimento a:
AGENZIA DELLE ENTRATE:
Circolare 24/E dell’8 Agosto 2020
Provvedimento 283847/2020

MISE
Decreto asseverazioni – allegato 1 e 2 (agosto 2020)
Decreto Requisiti –(agosto 2020)
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Ecobonus 50%

Viene esteso fino a dicembre 2021: l’agevolazione prevede uno sgravio fiscale della durata di 10 anni globalmente pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi di sola sostituzione dei serramenti esterni con sistemi ad alte prestazioni energetiche.
IN CHE COSA CONSISTE
E’ un’agevolazione fiscale che consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di unità immobiliari e degli edifici esistenti, accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, in regola con il pagamento di eventuali tributi e dotati di impianto termico. In caso di ricostruzione con ampliamento la detrazione coprirà solo le spese relative alla parte dell’immobile già presente. Nel caso di demolizione e rifacimento si può usufruire dei benefici solo se la ricostruzione è fedele all’originale. Se ristrutturando si fraziona l’immobile, occorre che l’impianto di riscaldamento sia unico. Possono usufruire delle detrazioni gli istituti autonomi case popolari, per gli interventi sugli immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica e gli edifici condominiali limitatamente agli inquilini che si trovano nella “no tax area”.

QUANDO VIENE RICONOSCIUTO
L’ECOBONUS 50% spetta a fronte delle spese che sono state sostenute per:
  • gli interventi di sola sostituzione dei serramenti
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

I REQUISITI PER ACCEDERE
L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti, quindi non come nuova installazione e gli infissi interessati dall’intervento devono delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

DETRAZIONE SPETTANTE
La detrazione viene confermata fino a dicembre 2021 e per rientrare nell’agevolazione bisogna rispettare i limiti di trasmittanza termica dei serramenti, variabili a seconda della zona climatica. Le spese degli interventi sono detraibili al 50% in 10 anni. Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

ADEMPIMENTI
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
  • l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali.
  • l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi da un tecnico non coinvolto nei lavori;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, attestante l’avvenuta registrazione della pratica.


Per ulteriori dettagli si faccia riferimento a:
AGENZIA DELLE ENTRATE:
Circolare 24/E dell’8 Agosto 2020
Provvedimento 283847/2020

MISE
Decreto asseverazioni – allegato 1 e 2 (agosto 2020)
Decreto Requisiti –(agosto 2020)
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Cessione del Credito o Sconto in fattura

Un’importante novità è la possibilità di scegliere tra il beneficiare direttamente dello sgravio fiscale e l’optare per un contributo anticipato – sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore – o, alternativamente, per la cessione del relativo credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
In alternativa alla spettante detrazione per il Superbonus sugli interventi sostenuti negli anni 2020 e 2021, il beneficiario può optare per:

LO SCONTO IN FATTURA
Un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Per ulteriori dettagli si faccia riferimento a:
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Circolare 24/E dell’8 Agosto 2020
Provvedimento 283847/2020

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